AVVISO ISTITUTIVO DELL’ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI FONDIMPRESA
Art. 1 Oggetto del presente Avviso
Fondimpresa è un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua costituito ai sensi dell’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. che si occupa di finanziare i piani formativi aziendali, territoriali e settoriali presentati per la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti delle imprese aderenti al fondo. Missione, statuto, regolamento, accordo istitutivo, normative di riferimento, organi e struttura di Fondimpresa sono pubblicati sul sito web www.fondimpresa.it. Nell’ambito della sua attività istituzionale, relativamente alla acquisizione di beni e servizi per il proprio funzionamento, si è reso necessario istituire, nel rispetto della normativa vigente, un “Albo Fornitori di beni e servizi” (nel prosieguo, per brevità, anche “Albo”). La disciplina completa dell’Albo è contenuta nel “Regolamento per la formazione e la gestione dell’albo fornitori di beni e servizi di Fondimpresa” (nel prosieguo, per brevità, anche “Regolamento”) pubblicato presso il sito web di Fondimpresa alla sezione “Fondo trasparente”. Il ricorso all’Albo è previsto per l’approvvigionamento di beni e servizi fino al limite di valore previsto dalla normativa comunitaria e/o nazionale e dalle procedure interne per le gare di importo inferiore alla soglia sovranazionale (cosiddetto “sottosoglia”), esclusa I.V.A. Resta ferma la facoltà di Fondimpresa di invitare od interpellare anche altre ditte non inserite nell’Albo. L’Albo Fornitori ha durata indeterminata ed è soggetto ad aggiornamento biennale. All’interno dell’Albo Fornitori gli operatori economici sono classificati per categorie ed eventualmente sottocategorie merceologiche nonché per classi di importo, che identificano l’ambito di fornitura dei beni e/o servizi per la quale l’operatore economico si propone. Un operatore economico si può proporre per più categorie di fornitura dei beni e/o servizi, coerentemente con il proprio oggetto sociale. Fondimpresa si riserva di istituire l’Albo Fornitori solo per alcune delle categorie e/o sottocategorie merceologiche. Le Categorie Merceologiche per le quali l’impresa potrà chiedere l’iscrizione devono essere coerenti con l’oggetto sociale.
Art. 2. Iscrizione e gestione dell’Albo fornitori
L’Albo di Fondimpresa verrà aggiornato a seguito della valutazione delle domande di iscrizione presentate dalle imprese interessate secondo le modalità previste dagli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del Regolamento al quale si rinvia integralmente.
Art. 3. Soggetti ammessi, requisiti di ammissione
Sono ammessi all’iscrizione all’Albo Fornitori:
- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422 /1909 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane;
- i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. tra imprenditori individuali anche artigiani società commerciali società cooperative di produzione e lavori secondo le disposizioni di cui all’art. 45 del Codice;
- società tra professionisti;
- liberi professionisti singoli o associati. I soggetti iscrivibili all’Albo Fornitori sono classificati in categorie e sottocategorie secondo le previsioni indicate nella piattaforma e-procurement, predisposte in relazione alla tipologia di beni e servizi oggetto della propria attività al fine di rendere più agevole a Fondimpresa l’individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.
Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:
- Classe 1 fino a € 138.999,99 ovvero fino alla soglia prevista per la procedura in affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 1 lett. a) del Codice;
- Classe 2 da € 139.000,00 fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, del Codice.
Gli operatori economici che richiedono l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei seguenti di ordine generale e di idoneità professionale:
- iscrizione alla camera di commercio per attività attinenti alla categoria o sottocategoria merceologica di iscrizione, ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti uffici professionali (dove applicabile);
- insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previsti dall’art. 80 del Codice nei confronti del concorrente e di tutti i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del Codice;
- iscrizione in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l’iscrizione obbligatoria in detti albi.
In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.
Art. 4 Domanda di iscrizione
In riferimento al sistema di classificazione delle categorie merceologiche, ai fini dell'iscrizione all'Albo sono considerate valide esclusivamente le categorie e le sottocategorie merceologiche fornite da Fondimpresa tramite la piattaforma di e-procurement. L’operatore economico può chiedere, con la medesima domanda, l’iscrizione a più categorie e/o sottocategorie merceologiche. La richiesta di iscrizione dovrà essere costituita dalla seguente documentazione:
- domanda di iscrizione all’Albo Fornitori con indicazione specifica delle classi di importo e delle categorie e/o delle sottocategorie merceologiche di forniture di beni e/o servizi per i quali si richiede l’iscrizione;
- il “Regolamento per la formazione e la gestione dell’Albo Fornitori di beni e servizi di Fondimpresa” firmato digitalmente per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
- certificato di iscrizione delle imprese alla CC.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione attestante l’attività specifica per la quale l’operatore economico richiede l’iscrizione ovvero una visura camerale aggiornata di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 riportante i medesimi dati sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- c.d. documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, reso disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Linee Guida n. 3 del 18 luglio 2016 (v. G.U.R.I. – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016) ed attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previsti dall’art. 80 del Codice. Tale DGUE deve essere compilato e sottoscritto digitalmente da un soggetto con idonei poteri di rappresentanza come emersi dal documento di cui al punto c) precedente oppure allegando al DGUE idonea documentazione attestante tali poteri di rappresentanza. La dichiarazione deve essere resa anche con riferimento a tutti i soggetti indicati dal comma 3 del medesimo art. 80 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati. È quindi necessario che si produca l’elencazione nominativa dei soggetti cui deve intendersi riferita la dichiarazione sostitutiva resa;
- iscrizione in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l’iscrizione obbligatoria in detti albi. Nel caso di attività che richiedono autorizzazioni ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente.
Art. 5 Pubblicità ed entrata in vigore
Il presente Avviso, così come ogni sua modifica e integrazione, è reso pubblico sul sito web di Fondimpresa presso la sezione “Fondo trasparente”.
L’Albo Fornitori di beni e servizi di Fondimpresa entra in vigore dal giorno successivo dalla pubblicazione del “Regolamento per la formazione e la gestione dell’albo fornitori di beni e servizi di Fondimpresa” presso il sito web di Fondimpresa alla sezione “Fondo trasparente”.
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Tutte le comunicazioni relative all'istituzione/aggiornamento dell'Albo saranno inoltrate agli operatori economici, e considerate valide, all'indirizzo P.E.C. indicato dall’operatore economico in sede di iscrizione.
(Pubblicato il 31/01/2023)
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