Segnalazioni whistleblowing

 

Ai sensi del D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023 (“Decreto Whistleblowing”) Fondimpresa ha istituito appositi canali interni per l’invio di segnalazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni che ledano l’interesse pubblico o l’integrità del Fondo.

 

Chi può segnalare

I soggetti abilitati ad effettuare segnalazioni nonché a ricevere le rispettive tutele previste dalla norma sono:

  1. i dipendenti del Fondo, siano essi dirigenti, quadri o impiegati;
  2. i collaboratori e i dipendenti di terzi che collaborino a qualsiasi titolo con il Fondo (inclusi le articolazioni territoriali del Fondo e i lavoratori nell’ambito di attività di appalto e/o somministrazione);
  3. i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il Fondo;
  4. qualora presenti, i volontari e i tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) che prestano la propria attività presso il Fondo;
  5. le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione può essere presentata anche quando le informazioni sulle presunte violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto (a condizione che il Segnalante ne abbia preso conoscenza nel corso del rapporto stesso).

 

Cosa si può segnalare

Nello specifico possono essere oggetto di segnalazione:

  1. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
  3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società;
  4. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori sopraindicati.
  5. ulteriori illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  6. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato dal Fondo ai sensi dello stesso Decreto.

 

Chi riceve le segnalazioni

I soggetti preposti a ricevere, gestire e istruire le segnalazioni sono i membri della funzione Internal Audit di Fondimpresa (“Gestore delle segnalazioni”).

Qualora i comportamenti oggetto della segnalazione e le conseguenti violazioni riguardino, direttamente o indirettamente, uno o più dei membri dell’Internal Audit, che pertanto potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, è possibile adire l’Organismo di Vigilanza.

 

Come fare una segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate:

  1. in forma scritta, mediante apposito portale dedicato: https://segnalazioni.fondimpresa.it;
     
  2. in forma orale, tramite una dichiarazione rilasciata mediante linea telefonica dedicata:
    - Internal Audit: 3456548786 (ore 9:00 – 18:00)
    - Organismo di Vigilanza: 068840712 (ore 9:00 – 18:00 - soltanto nel caso di conflitto d’interesse dell’Internal Audit);
     
  3. su richiesta del Segnalante, nell’ambito di un incontro di persona.
     

Eventuali segnalazioni inviate tramite altri canali dovranno avere ben in evidenza la dicitura “Riservato all’Internal Audit” oppure “Riservato all’OdV” a garanzia della riservatezza nella gestione.

 

Cosa succede dopo

Entro 7 giorni dall’invio della segnalazione verrà fornito riscontro del ricevimento della segnalazione ed entro tre mesi da quella data verrà comunicato l’esito della stessa, che può consistere anche nell’archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti.

Il Gestore delle segnalazioni svolge verifiche preliminari aventi il solo scopo di accertare la possibile fondatezza della segnalazione; qualora la segnalazione risulti manifestamente e inequivocabilmente infondata, ne dispone l’immediata archiviazione con annotazione della relativa motivazione e non dà corso all’istruttoria.

Nell’ambito dell’istruttoria della segnalazione, il Gestore delle segnalazioni conduce approfondimenti specifici, chiedendo eventualmente chiarimenti e/o integrazioni al Segnalante e alla persona fisica o giuridica oggetto della segnalazione o alla persona comunque menzionata nella stessa, avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti del Fondo o di esperti esterni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo, della persona fisica o giuridica oggetto della segnalazione o della persona comunque menzionata nella stessa, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni sono sottratte all’accesso previsto dagli articoli 22 e segg. Della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

È importante che la segnalazione sia effettuata, ove possibile, con tempestività e che, al momento della stessa, il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che i fatti segnalati siano veri e che sia altamente probabile che si sia verificato o che possa verificarsi un fatto illecito.

 

Segnalazione presso l’ANAC

Il Segnalante ha altresì facoltà di effettuare la segnalazione direttamente presso l’Autorità nazionale anticorruzione ANAC (segnalazione esterna) nel caso in cui, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 24/2023;
  2. il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
  3. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per informazioni su come effettuare segnalazioni esterne si rimanda al sito dell’ANAC.

 

Tutele garantite al segnalante

È fatto divieto di applicare nei confronti del Segnalante, per motivi collegati alla segnalazione effettuata in buona fede, le misure ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette, descritte dall’art. 17.4 del Decreto Whistleblowing, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento, peggioramento delle condizioni di lavoro. In buona sostanza per “ritorsione” si intende, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m) del Decreto Whistleblowing, qualsiasi atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il Segnalante potrà denunciare all’ANAC eventuali atti ritorsivi che ritiene di avere subito come conseguenza di una segnalazione. Sono nulli tutti gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione; i segnalanti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro.

Inoltre, il Segnalante, che tramite la segnalazione riveli informazioni coperte dall’obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d’autore, alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, non è punibile quando, posto il rispetto delle condizioni sopra-esposte, l’acquisizione di tali informazioni o l’accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

Le misure di protezione non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

 

Altri soggetti tutelati

Le misure di protezione previste per il Segnalante si applicano anche:

a) al c.d. facilitatore delle segnalazioni, ossia alla persona fisica che assiste il Segnalante “nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

 

Sistema disciplinare e sanzionatorio

Il sistema disciplinare e sanzionatorio del Fondo prevede sanzioni nei confronti di chi:

  • violi le misure di tutela del Segnalante;
  • stacoli l’invio di segnalazioni o metta in atto tentativi in tal senso;
  • effettui con dolo o colpa grave segnalazioni all’ANAC o divulgazioni pubbliche in assenza dei requisiti previsti dalla norma;
  • effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare il Fondo, la Persona Segnalata o altri soggetti interessati dalla segnalazione;

fermo restando la facoltà di intraprendere le iniziative ritenute opportune in sede giudiziale.

 

Procedura Whistleblowing di Fondimpresa ai sensi del D.lgs n. 24/2023

Informativa sul trattamento dei dati personali ex Artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679