Faq - Domande frequenti e risposte

Avviso di riferimento

Partecipanti in formazione

si precisa che non possono essere coinvolti nei corsi di formazione nell'ambito dell'Avviso 2/2010 partecipanti che non hanno interesse alla ricollocazione o che sono in prossimità del pensionamento. Il Soggetto Attuatore è tenuto a verificare tali condizioni prima dell'avvio dell'azione formativa interessata.

Limite delle 400 ore di formazione per ciascun partecipante

ciascun lavoratore in mobilità può partecipare alla formazione per un massimo di 400 ore, sia che partecipi ad un piano che a più piani formativi dell'Avviso 2/2010. Pertanto, nel caso di partecipazione di un soggetto che ha già frequentato un corso di formazione in un altro piano, il Soggetto Attuatore è tenuto a verificare che tale partecipazione sia giustificata da un percorso di sviluppo professionale in un'ottica di occupabilità, fermo restando il rispetto del sopracitato limite delle 400 ore di formazione per lavoratore.

Lavoratori in mobilità assunti nel corso della formazione

E' previsto nell'ambito delle attività di gestione del piano che ai fini della validità dell'azione formativa, e pertanto dell'ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno 4 (quattro) lavoratori abbiano partecipato per il 65% delle ore programmate. Nel caso in cui un partecipante interrompa la frequenza del corso perché assunto e il Soggetto Attuatore fornisca a Fondimpresa adeguata documentazione a questo riguardo, lo stesso partecipante viene utilmente conteggiato ai fini della validità dell'azione. In caso di assunzione, il lavoratore potrà comunque proseguire il percorso formativo iniziato, ove compatibile con le esigenze organizzative del datore di lavoro. Fondimpresa in tal caso non potrà finanziare con le risorse dell'Avviso 2/2010 le ore di formazione svolte dal lavoratore dopo l'assunzione e pertanto ridurrà il finanziamento al Soggetto Attuatore in proporzione a tali ore. L'eventuale rimborso spese (voce E1 del piano dei conti) già erogato al lavoratore, se previsto nelle intese tra le parti sociali in relazione al Piano, è ammissibile a rendiconto solo nel caso in cui è commisurato alle ore di effettiva frequenza dell'azione formativa nel periodo di mobilità e tale frequenza è almeno pari all'80% delle ore di durata del corso in tale periodo.

Permanenza del requisito della mobilità durante la formazione

L'Avviso 2/2010 pone come condizione di partecipazione che il lavoratore sia in mobilità. L'iscrizione alle liste di mobilità deve permanere per l'intera durata del percorso formativo in cui il lavoratore viene coinvolto.

Assunzione dei lavoratori in mobilità partecipanti al Piano

L'Avviso 2/2010 comprende tra i destinatari del Piano formativo finanziabile i lavoratori collocati in mobilità anche prima del 2010 che, a seguito della formazione, vengano assunti nel 2010 da aziende aderenti a Fondimpresa. L'assunzione dei predetti lavoratori in mobilità, che hanno partecipato al Piano formativo, deve avvenire con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, a tempo indeterminato o a termine, purché il termine sia di durata almeno pari a 12 mesi.

Lavoratori collocati in mobilità destinatari dei Piani formativi.

L'Avviso n. 2/2010 di Fondimpresa finanzia i Piani formativi condivisi rivolti ai lavoratori collocati in mobilità che rientrano nelle previsioni dall'art. 5 dell'Avviso. Per lavoratori "collocati in mobilità" si intendono i lavoratori iscritti (dietro presentazione di apposita comunicazione da parte dell'azienda di appartenenza, o a loro domanda, se provenienti da aziende fino a 15 dipendenti) nelle liste previste dall'art. 6 della legge n. 223/1991, a prescindere dal fatto che fruiscano della apposita indennità. Possono pertanto essere destinatari dei Piani formativi dell'Avviso n. 2/2010, sulla base di quanto previsto dall'art. 5, i lavoratori che sono stati iscritti nelle liste di mobilità nel corso del 2010 e i lavoratori che sono stati iscritti nelle liste di mobilità anche prima del 2010 ma che, a seguito della formazione, vengano assunti nel 2010, fermo restando il vincolo dell'adesione a Fondimpresa dell'azienda cui il lavoratore apparteneva o dell'impresa nella quale il lavoratore viene assunto nel 2010 dopo la formazione.

Partecipazione dei lavoratori collocati in mobilità nel 2010 da aziende non aderenti a Fondimpresa.

Possono essere destinatari del Piano formativo finanziabile con l'Avviso 2/2010 i lavoratori soggetti a procedure di mobilità nel corso del 2010 e i lavoratori collocati in mobilità anche prima del 2010 ma che, a seguito della formazione, vengano assunti nel 2010, fermo restando il vincolo dell'adesione a Fondimpresa dell'azienda cui il lavoratore apparteneva o dell'impresa nella quale il lavoratore viene assunto nel 2010 dopo la formazione. In tale ambito possono quindi partecipare al Piano anche i lavoratori posti in mobilità nel corso del 2010 che provengono da aziende non aderenti a Fondimpresa, a condizione che per tali lavoratori vi sia l'impegno contrattuale all'assunzione da parte di aziende aderenti al Fondo.

Attestazione dell'adesione a Fondimpresa delle aziende di provenienza e di destinazione dei lavoratori in mobilità e ambito territoriale del Piano.

Il requisito dell'art. 5 dell'Avviso n. 2/2010 relativo ai lavoratori in mobilità provenienti da aziende aderenti presuppone che l'iscrizione a Fondimpresa sia precedente alla messa in mobilità. Per le aziende di destinazione di lavoratori posti in mobilità prima del 2010 l'adesione deve essere precedente alla data dell'impegno contrattuale all'assunzione allegato al Piano. In entrambi i casi, ove l'adesione non dovesse essere presente nei flussi INPS, in sede di presentazione del Piano può essere documentata anche con una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'azienda (o suo delegato), resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e corredata dalla copia fronte retro del documento di identità del dichiarante, attestante che nella denuncia contributiva inviata all'INPS, relativa al mese di _________ dell'anno ____, l'Azienda ha effettuato l'adesione a Fondimpresa. Nell'Avviso è previsto che ciascun Piano formativo può interessare solo una singola regione o provincia autonoma. Sulla base dei criteri indicati nell'Avviso, ciascun Piano può prevedere: - la formazione di lavoratori posti in mobilità nel 2010 da aziende aderenti della stessa regione (anche se in parte destinati all'assunzione in aziende aderenti di altre regioni); oppure - la formazione di lavoratori collocati in mobilità prima del 2010 (anche da aziende di più regioni) destinati ad essere assunti da aziende aderenti della stessa regione. Le due fattispecie possono essere previste anche congiuntamente nello stesso Piano formativo quando sono riferite ad un'unica regione o provincia autonoma.

Partecipazione dei lavoratori in mobilità provenienti da aziende aderenti in stato di cessazione.

Nell'ambito dei programmi formativi presentati a valere sull'Avviso, può essere prevista la partecipazione dei lavoratori posti in mobilità provenienti da aziende aderenti anche in stato di cessazione secondo i dati INPS, purchè non abbiano effettuato revoca dell'adesione.